IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24
febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
16  gennaio  2009,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato   di
emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito le province
di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744
del 18 febbraio 2009 e successive modificazioni; 
  Vista la nota prot. RIA/0058875 del 17  agosto  2012,  con  cui  il
Dipartimento della protezione civile ha richiesto al Presidente della
Regione Emilia-Romagna la trasmissione di una proposta relativa  alla
predisposizione del piano di rientro nell'ordinario; 
  Vista la nota del 7 dicembre  2012  con  cui  il  Presidente  della
Regione Emilia-Romagna ha trasmesso le informazioni  e  gli  elementi
necessari ai fini dell'adozione della presente ordinanza; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, a tal fine necessario  adottare  un'ordinanza  di
protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2012,  n.  100,  con  cui   consentire   la
prosecuzione, in regime ordinario,  delle  attivita'  finalizzate  al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del Presidente della  Regione  Emilia-Romagna  del  7
febbraio e del 21 marzo 2013; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata  quale  Amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento  degli  interventi  da  eseguirsi  per  il  superamento
dell'emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena
il giorno 23 dicembre 2008 e vi provvede mediante l'Agenzia Regionale
di Protezione Civile. 
  2. Per i  fini  di  cui  al  comma  1,  il  Direttore  dell'Agenzia
Regionale  di  Protezione  Civile  della  Regione  Emilia-Romagna  e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
subentro della medesima Regione nel coordinamento  degli  interventi.
Egli e' autorizzato a  porre  in  essere,  entro  trenta  giorni  dal
trasferimento della documentazione di cui al comma  3,  le  attivita'
occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative
in corso finalizzate al superamento del contesto critico in  rassegna
e provvede alla ricognizione ed all'accertamento  delle  procedure  e
dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo  trasferimento
dei medesimi alla regione Emilia-Romagna. 
  3.  Per  i  fini  di  cui  al  comma  2,  il  Commissario  delegato
trasferisce, entro dieci  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale,  la  documentazione
amministrativa e contabile inerente alla gestione  commissariale,  al
Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile  della  Regione
Emilia-Romagna. 
  4. Il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione  Civile  della
Regione  Emilia-Romagna,   che   opera   a   titolo   gratuito,   per
l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi  del
personale delle strutture organizzative della Regione  Emilia-Romagna
nonche'  della  collaborazione  degli   Enti   territoriali   e   non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente  ordinanza,  il  Direttore  dell'Agenzia  Regionale  di
Protezione Civile della  Regione  Emilia-Romagna  provvede,  fino  al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla  contabilita'  speciale  aperta  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3744 del 18  febbraio  2009,
che viene allo stesso intestata per 18 mesi decorrenti dalla data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il predetto Direttore e' tenuto a relazionare al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Direttore
dell'Agenzia   Regionale   di   Protezione   Civile   della   Regione
Emilia-Romagna puo' predisporre un  Piano  contenente  gli  ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  Piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale   sono   trasferite,   per   il   tramite   della    Regione
Emilia-Romagna, al  bilancio  dell'Agenzia  Regionale  di  Protezione
Civile della Regione Emilia-Romagna ovvero, ove si  tratti  di  altra
amministrazione, sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per  la  successiva  riassegnazione.   Il   soggetto   ordinariamente
competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento  della  Protezione
Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di
cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo  della
Protezione Civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile  della
Regione Emilia-Romagna, a seguito della chiusura  della  contabilita'
speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad  inviare  al
Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione   conclusiva
riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto
critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 5 aprile 2013 
 
                                  Il capo del dipartimento: Gabrielli